Le norme sui conti di transito depo
e le rispettive operazioni finanziarie

La disposizione del Servizio federale per i mercati finanziari no, 08-29/pz-n del 17 luglio del 2008 sull’ordine dell’apertura e sulle condizioni delle operazioni del conto di transito depo (registrazione presso il ministero della Giustizia avvenuta il 2 ottobre  2008).

Parte 1


I. Disposizioni generali

1.1. Con la presente Disposizione vengono determinate le modalità e le condizioni dell’apertura del conto di transito depo, e la realizzazione delle rispettive operazioni finanziarie su questo tipo di conto. Gli altri atti e norme della legge di un organismo federale del potere esecutivo sul mercato dei titoli, che stabiliscono le regole delle attività di deposito, devono essere applicati tenendo conto delle particolarità definite dalla presente Disposizione.
1.2. Un depositario specializzato ha il diritto di aprire dei conti di transito depo e di realizzare delle rispettive operazioni finanziarie su questi conti dopo la messa in opera delle condizioni per le attività di deposito, in conformità alle esigenze della presente Disposizione e una loro approvazione in base alle regole in vigore.
1.3. Un conto di transito depo, in cui viene realizzata la registrazione dei diritti dei titoli, trasferiti in conto di pagamento delle quote d’investimento di un fondo d’investimento collettivo, dev’essere aperto da un depositario di questo fondo.
1.4. Un conto di transito depo viene aperto da un depositario specializzato a nome della società di gestione senza un’indicazione che la società di gestione agisca in qualità di gestore fiduciario.
1.5. Per ognuno dei fondi collettivi d’investimento, che accetta in conto di pagamento dei titoli, tra il depositario specializzato e la società di gestione deve essere concluso un accordo separato e viene aperto un conto separato di transito depo.
1.6. Tutti i titoli, accreditati sul conto di transito depo, servono a essere accreditati sui sub conti depo, aperti dalle persone che avevano trasferito i rispettivi titoli in conto di pagamento delle quote d’investimento del fondo d’investimento collettivo.

 

II. L’apertura di un sottoconto depo

2.1. Un sottoconto depo viene aperto a una persona che ha trasferito dei corrispondenti titoli in conto di pagamento delle quote d’investimento del rispettivo fondo d’investimento collettivo, sulla base di un incarico da parte della società di gestione, dell’informazione, prevista del punto 2.4. della presente Disposizione, presentata della società di gestione a un depositario specializzato, e anche di una copia della richiesta d’acquisto delle quote d’investimento, ma a condizione della deposizione dei titoli indicati presso il depositario specializzato sul conto del loro detentore nominale.
2.2. Al momento dell’arrivo dei titoli, passati in conto di pagamento delle quote d’investimento in un fondo d’investimento collettivo, sul conto personale (il conto depo) del nome intestatario, aperto per un depositario specializzato sul registro dei titoli intestati (in un altro depositario) e in caso di assenza al depositario dei motivi dell’apertura di un sottoconto depo, questi titoli devono essere accreditati su un conto depo già usato dal depositario specializzato, utilizzabile per la contabilità dei titoli, il cui proprietario è sconosciuto. Nel caso in cui al giorno precedente l’inclusione dei beni nella composizione di un fondo d’investimento collettivo, i titoli trasferiti in conto di pagamento delle quote di questo fondo d’investimento , dovessero non essere stati accreditati su un conto di transito depo, il depositario specializzato deve realizzare tutte le azioni necessarie per il trasferimento dei titoli indicati sul conto (sui conti) del registro (dei registri) dei proprietari dei titoli e/o sul conto (sui conti) depo, aperto (aperti) dalle persone che avevano trasferito i titoli in conto di pagamento delle quote d’investimento.
2.3. Nel caso in cui i versamenti dei titoli trasferiti in conto di pagamento delle quote d’investimento del corrispondente fondo d’investimento collettivo su un conto depo, aperto a un depositario specializzato in qualità di titolare nominativo, di un altro tipo rispetto ai titoli indicati sulla copia della richiesta per l’acquisto delle quote d’investimento, questi titoli devono essere accreditati su un conto depo utilizzato dal depositario specializzato e predestinato  per la registrazione dei titoli, il cui proprietario è sconosciuto (un conto depo “fino all’identificazione”, un conto depo “i titoli delle persone non identificate”, oppure un altro conto depo analogo), con un’adeguata informazione che dev’essere trasmessa alla società di gestione.
2.4. Il sottoconto depo viene aperto a condizione che la società di gestione presenterà le seguenti informazioni riguardo alla persona, che aveva trasferito i titoli in conto di pagamento delle quote d’investimento:
1). cognome, nome, patronimico (il nome completo della società) della persona;
2). tipo, numero, serie, data e luogo di rilascio del documento che certifica la personalità, l’organismo che ha rilasciato il documento (il numero della registrazione statale, il nome dell’organismo che ha effettuato la registrazione, la data della registrazione, il numero principale della registrazione statale, sigla russa OGRN);
3). Dimora fissa o l’indirizzo della registrazione;
4). l’indirizzo per la corrispondenza;
5). I dati del conto (dei conti) sul registro (sui registri) dei proprietari dei titoli intestati e/o dei conti (conto) depo (numero dell’accordo sul deposito, il nome del depositario, il numero dell’accordo interdepositario, il nome del depositario) per la restituzione dei titoli nei casi previsti dalle leggi della Federazione Russa sui fondi d’investimento.
2.5. Il depositario specializzato è obbligato a inviare alla rispettiva società di gestione una notifica riguardo all’apertura di un sottoconto depo e riguardo all’accreditamento su questo conto dei titoli, trasferiti in conto di pagamento delle quote d’investimento, in tempo, stabilito dall’accordo sull’apertura di un conto di transito depo, mentre un’altra notifica va inviata alla persona, alla quale è stato aperto un sottoconto depo, ma non più tardi della giornata lavorativa successiva allo svolgimento della rispettiva operazione.


(Segue)


Notiziario dai mercati Csi su dati del Servizio federale per i mercati finanziari

 

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