Gli emendamenti alla Legge federale “Sulle storie creditizie”
Le delibere sono state elaborate e varate dall’Istituto centrale a scopo di realizzare l’Articolo 13 della Legge federale russa del 30 dicembre del 2004 no. 218-FZ “Sulle storie creditizie” - Le delibere sono state elaborate e varate per perfezionare la base normativa, specie per quel che riguarda la cooperazione tra il Catalogo centrale delle storie creditizie e i soggetti (oppure utenti) delle storie creditizie – È stata prevista la possibilità di inviare non soltanto delle domande singole, come si poteva in precedenza, ma anche inviare delle richieste a pacchetti in modo che una inviata via Internet possa contenere una serie di richieste da parte dei soggetti (utenti) delle storie creditizie.
Nell’ambito della realizzazione degli atti normativi connessi alla Legge federale “Sulle storie creditizie” la Banca centrale ha elaborato una serie di emendamenti che il 1° dicembre 2009 sono stati registrati dal ministero della Giustizia al no. 2351-U. Gli emendamenti riguardano la Legge del 31 agosto 2005 no.610-U “Sulle modalità di invio delle richieste per ottenere delle informazioni dal Catalogo centrale delle storie creditizie dal soggetto della storia creditizia e dall’utente della storia creditizia rivolgendosi a una Rappresentanza della Banca centrale della Russia in Internet” e la Delibera della Banca centrale del 1° dicembre 2009 no.2352-U “Sugli emendamenti alla Delibera della Banca centrale della Russia del 31 agosto 2005 no. 1611-U
“Sulle modalità e sulle forme della presentazione dai bureau delle storie creditizie delle informazioni, contenenti nelle parti del titolo delle storie creditizie e dei rispettivi codici dei soggetti delle storie creditizie al Catalogo centrale delle storie creditizie”.
Inoltre, il ministero della Giustizia della Federazione Russa ha registrato la Delibera della Banca centrale della Russia del primo dicembre del 2009 no. 2353-U “Sugli emendamenti alla Delibera della Banca centrale della Russia del 31 agosto 2005 no. 1612-U “Sulle modalità della trasmissione delle richieste per ottenere delle informazioni dal Catalogo centrale delle storie creditizie dai soggetti delle storie creditizie e dagli utenti delle storie creditizie tramite un rivolgimento a un istituto di credito”.
Come ha informato il Dipartimento dei contatti esterni della Banca centrale della Russia, le delibere sono state elaborate e varate dall’Istituto centrale a scopo di realizzare l’Articolo 13 della Legge federale russa del 30 dicembre del 2004 no. 218-FZ “Sulle storie creditizie” . Le delibere sono state elaborate e varate per perfezionare la base normativa, specie per quel che riguarda la cooperazione tra il Catalogo centrale delle storie creditizie e i soggetti delle storie creditizie (oppure utenti) delle storie creditizie.
Le delibere prevedono:
- Un’ottimizzazione del processo computerizzato di invio da parte dei soggetti (utenti) delle storie creditizie delle domande al Catalogo centrale delle storie creditizie tramite la messa in funzione delle possibilità di inviare non soltanto delle domande singole, come era stato possibile in precedenza, ma anche di inviare delle richieste in pacchetti in modo che una richiesta inviata via Internet possa contenere una serie di richieste da parte dei soggetti (utenti) delle storie creditizie.
- Una precisazione per quanto riguarda la modalità della composizione del codice del soggetto di una storia creditizia, che prevede l’emissione su carta stampata di questo codice del soggetto di una storia creditizia al soggetto stesso della fonte impiegata nell’elaborazione della sua storia creditizia.
- La necessità di indicare nella risposta del Catalogo centrale delle storie creditizie alle richieste dei soggetti (utenti) delle storie creditizie non soltanto l’indirizzo del bureau delle storie creditizie ma anche il numero di telefono dello stesso bureau delle storie creditizie.
Tenendo conto delle normative previste dalla Legge federale russa “Sulle storie creditizie” nell’ambito dell’elaborazione delle storie creditizie dei soggetti di queste storie creditizie (per gli imprenditori autonomi in base alle regole previste per le presone fisiche) vengono applicati degli analoghi cambiamenti nella modalità di invio al Catalogo centrale delle storie creditizie delle parti da titolo delle storie creditizie e delle domande riguardo al luogo di conservazione delle storie creditizie dei soggetti di queste storie creditizie.
È stato stabilito il tempo massimo concesso dalle delibere per fornire le informazioni richieste ai soggetti (utenti) delle storie creditizie nell’ambito delle domande riguardanti l’esistenza delle storie creditizie di un soggetto concreto presso il Catalogo centrale delle storie creditizie: da due a cinque giorni lavorativi a seconda della presenza nei sistemi di un istituto di credito di una linea diretta elettronica al sistema computerizzato (la banca dati) chiamato il “Catalogo centrale delle storie creditizie”.
Le delibere sono entrate in vigore dopo la loro pubblicazione ufficiale del “Vestnik Banka Rossii” (Il Notiziario della Banca centrale).
Notiziario dai mercati Csi su dati Tsentrobank